News Pubblicata il 03/03/2021

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Proroga permessi di soggiorno 2021 chiarimenti INPS

Precisazioni INPS sulla proroga al 30 aprile 2021 dei permessi di soggiorno prevista con il Decreto DL 2 2021: sono compresi anche documenti di viaggio e nulla osta



Con il messaggio 895 del 2 marzo 2021 l'INPS fornisce indicazioni sulla proroga dei permessi di soggiorno prevista dal  DL 2 2021.

Per effetto della nuova misura, i permessi di soggiorno in scadenza sono automaticamente prorogati fino al prossimo 30 aprile 2021.

L'istituto precisa che sono prorogati per legge, fino al medesimo termine del 30 aprile 2021, anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno previste all’articolo 5, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Di seguito: Testo unico);

c) i documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale (articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (articolo 24, comma 2, del Testo unico);

f) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare (articoli 28, 29 e 29 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998);

g) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari) previsti dagli articoli 27 e seguenti del Testo unico.

Le disposizioni si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30 del Testo unico, nonché alle richieste di conversione e cioè 

  1. al rilascio da parte dello sportello unico per l'immigrazione del nulla-osta al lavoro subordinato che autorizza il datore di lavoro il quale ne fa richiesta ad assumere un lavoratore straniero residente all'estero (articolo 22 del T.U. immigrazione);
  2.  al rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, che permette al lavoratore di ottenere un visto per lavoro subordinato e dopo essere entrato in Italia di chiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale (articolo 24 del T.U, immigrazione);
  3. al rilascio del visto per lavoro autonomo (articolo 26 del T.U. immigrazione) L'attività deve essere  occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie.
  4. alla procedura per rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (articolo 30 T.U. immigrazione).


Fonte: Inps



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