News Pubblicata il 12/02/2021

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Buoni pasto agevolati e smart working: ok dall'Agenzia

Chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul trattamento fiscale agevolato per i buoni pasto erogati ai dipendenti che prestano servizio in modalità di lavoro agile



Con la Risposta a interpello (956-2631/2020, non pubblicata) l'Agenzia delle Entrate afferma che il trattamento fiscale agevolato per i buoni pasto erogati ai dipendenti vale anche nel caso vengano erogati a dipendenti in smart working (lavoro agile).

La domanda nel caso di specie era stata posta da un ente bilaterale che nel periodo di emergenza COVID ha posto in smart working tutti i  propri dipendenti, cosi da  scongiurare il pericolo di contagio.

Il contratto di secondo livello  applicato prevedeva l'assegnazione di buoni pasto a tutti i dipendenti nel rispetto dell’articolo 20 del D.lgs 81/2017 che garantisce al lavoratore agile il diritto ad un «trattamento economico e normativo» non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori con le stesse mansioni all’interno dell’azienda, in accordo con i contratti collettivi.

L'ente chiedeva se per i dipendenti in smart working era comunque applicabile l'agevolazione ai buoni pasto erogati, come previsto dalla normativa che li considera  parzialmente esenti  dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, con importo massimo di 4 euro in forma cartacea, 8 euro in forma elettronica (articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir).

Recentemente una sentenza del Tribunale di Venezia (decreto 3463-2020), aveva negato il diritto al buono pasto per i lavoratori in smart working, rispetto a coloro che invece prestano servizio in azienda,   in quanto  il servizio sostitutivo della mensa sarebbe da considerare  un trattamento  non collegato alla prestazione di lavoro in se stessa ma bensi   conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro , nel senso che intendeva agevolare i dipendenti  che, per una pausa pranzo limitata, non potessero rientrare al proprio domicilio.    

La risposta dell'Agenzia si discosta dalla lettura della giurisprudenza. Infatti  l’Amministrazione ha osservato che il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 51 del Tuir è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni effettuate dal datore di lavoro collegate alle esigenze del personale che durante l’orario di lavoro deve poter consumare il pasto (risoluzione 118/2006). 

Sullo stesso tenore è anche il Dm 122/2017  per cui l’Agenzia  ricorda che il buono pasto , se previsto,  va corrisposto dal datore  alla totalità dei dipendenti , assunti con qualsiasi forma contrattuale, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e anche nell'ipotesi che non sia affatto contemplata una pausa pranzo.

Conclude quindi che, alla luce di una normativa attenta a tutte le forme di lavoro anche flessibile sempre piu diffuse e in assenza di esplicite retrizioni  l'esenzione fiscale va riconosciuta   per tutti i dipendenti , anche quelli  che svolgono le prestazioni  in modalità di lavoro agile o smart working.

Fonte: Il Sole 24 Ore


1 FILE ALLEGATO:
Agenzia Risposta 956-2631-2020

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