News Pubblicata il 28/01/2021

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RSU: ogni componente puo indire l'assemblea sindacale

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 815/2021 conferma il diritto di indire assemblee per ciascun componente della RSU presente in azienda



 La Cassazione afferma che non è necessaria e la maggioranza dei componenti  della RSU  per indire validamente una assemblea sindacale retribuita. Ciò in virtù degli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (T.U. sulla Rappresentanza)  che fa rientrare tale diritto (art. 20 della Legge n. 300/1970) tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa. Resta fermo che tale componente deve essere dotato di rappresentatività all'interno dell'azienda 

Questo in sintesi il contenuto della Ordinanza n. 815 del 21 gennaio 2021, con cui gli ermellini hanno respinto il ricorso aziendale e sconfessato le decisioni del tribunale e della corte di appello di Torino. 

Nello specifico il caso riguardava il ricorso per condotta antisindacale presentato da un componente RSU facente capo alla FIOM CGIL  a fronte del rifiuto della azienda di concedere l'autorizzazione per l'assemblea con la motivazione che non era stata  richiesta dalla maggioranza delle RSU-RSA aziendali bensi da una sola delle sigle.

Le sentenze di merito richiamavano  l'accordo interconfederale 2014 che richiede per le decisioni  inserite nella sfera di attribuzione della Rsu, un'approvazione maggioritaria.

La Cassazione non respinge questa lettura  ma procede a una importante distinzione affermando che la regola della maggioranza è certamente "criterio di espressione del principio democratico nel momento decisionale” ma la possibilità di indire l'assemblea non comporta  una decisione vincolante nei confronti degli altri membri. Costituisce quindi un diritto sindacale  esercitabile sia congiuntamente che individualmente.  La posizione è già stata ribadita dalla suprema Corte riguardo agli articoli dell'accordo interconfederale  sulla rappresentanza del 1993 e, come richiesto  dal sindacato nel ricorso,   può essere validamente applicato in modo estensivo anche alle previsioni dell'accordo  sulla rappresentanza del 2014.


Fonte: Corte di Cassazione



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