News Pubblicata il 14/12/2020

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PMI innovative: chiarimenti sulla nomina dei revisori che certifichino il bilancio

di Redazione Fisco e Tasse

Il MISE chiarisce chi sono i soggetti che possono certificare il bilancio per l'iscrizione e permanenza nella sezione speciale le PMI: revisori ma anche sindaci revisori



Con Circolare MISE Prot 275367 del 4 dicembre 2020 in risposta alle Camere di Commercio e in particolare agli uffici del registro imprese il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, chiarisce che la richiesta di certificazione di bilancio, prevista per l'iscrizione e la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese possa ottenersi con le modalità dell'art 2409 bis commi 1 e 2 del codice civile.

Questo vuol dire che risulta valida se ottenuta:

  1. ai sensi del comma 1 dell'art 2409 bis nominando un revisore legale persona fisica o una società di revisione 
  2. ai sensi del comma 2 dello stesso articolo affidando quanto prescritto al collegio sindacale composto da revisori legali 

in quanto in entrambi i casi di tratta di "Revisione legale dei conti".

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015, la PMI innovativa è tenuta al deposito della certificazione relativa al bilancio d'esercizio e all'eventuale bilancio consolidato secondo le regole contenute nel D.Lgs. 39/2010.

La certificazione, redatta da un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, costituisce parte integrante del bilancio e pertanto deve essere portata in approvazione all'assemblea unitamente al bilancio e agli altri atti e relazioni connesse.

La certificazione va redatta e depositata congiuntamente al bilancio e ai suoi allegati dal primo esercizio successivo all'iscrizione nella sezione speciale per tutti gli esercizi sociali fino a quando tale iscrizione permanga (circolare MISE 3682/C del 03/09/2015 – 3683/C del 3/11/2015).

Inoltre ai sensi dei commi 4 e 6 del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015 si prevede che:

Per le START UP INNOVATIVE si fa presente che i commi 14 e 15 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012 prevedono rispettivamente che:

Si precisa che questi ultimi adempimenti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono essere presentati separatamente tramite l'applicazione Comunica.

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Fonte: Fisco e Tasse



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