News Pubblicata il 02/10/2020

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Continuità aziendale: spetta il bonus locazioni se la ditta individuale è ceduta a società

di Redazione Fisco e Tasse

Quando spetta il bonus sulle locazioni previsto dall'art 28 del Decreto Rilancio in caso di cessione di azienda



Con Risposta a interpello n 402 del 24 settembre l’agenzia delle entrate chiarisce che in caso di cessione di ditta individuale a società, spetta il bonus sulle locazioni previsto dall’art 28 del Decreto Rilancio se c’è continuità aziendale.

Essa ricorda che con la Circolare n 15/E del 13 giugno 2020 è stato precisato che “In relazione ai soggetti «aventi causa» di un'operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo [...], si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, [...] per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato” inoltre “Per i soggetti costituiti [...], a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessioni di azienda, [...] per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento [...]”

Le misure a sostegno delle imprese emanate a causa della pandemia hanno avuto lo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e anche in relazione al credito d'imposta di cui all'articolo 28, occorre considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento, ai fini della calcolo della riduzione del fatturato.

Pertanto il calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto rilancio deve essere effettuato confrontando l'ammontare del fatturato della società istante dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto al fatturato dell'azienda trasferita (ditta individuale) riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente.

Riepiloghiamo i contenuti dell’interpello:

la società Alfa costituita nel 2016 ha iniziato la propria attività nel 2019 in seguito alla cessione dell’azienda dalla ditta individuale. Con la cessione è entrata in possesso dei beni strumentali e delle licenze necessarie per svolgere l’attività, conseguentemente i risultati economici sono cessati in capo alla ditta individuale e imputati alla società.

Per poter usufruire del credito di imposta previsto dall’art 28 del Decreto Rilancio occorre ai sensi del comma 5 un calo del fatturato del 50% (almeno) rispetto a quello conseguito negli stessi mesi del periodo di imposta precedente.

La società chiede se possa essere riconosciuta la continuità aziendale con l’attività svolta in precedenza dalla ditta individuale.

L’istante ritiene di poter beneficiare dell’art 28 poiché a suo avviso il calo del fatturato vi è stato in continuità aziendale poiché la società ha operato

Fino allo stato di emergenza covid il fatturato conseguito dalle due imprese è stato sostanzialmente lo stesso ossia il cambio di compagine non ha interferito per quanto riferisce l’istante sul fatturato.

L’agenzia nel ricordare che il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è stabilito in misura percentuale del 60% o 30% in relazione ai canoni:

a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

L'Agenzia concorda con la soluzione prospettata dall’istante facendo rimando alla Circolare n 15/E del 13 giugno 2020 su citata.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 24.09.2020 n. 402

TAG: Agevolazioni Covid-19