News Pubblicata il 10/11/2020

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Poligrafici: ulteriori istruzioni sulle domande di pensione

Si completano le istruzioni INPS sulla proroga delle domande di prepensionamento dei lavoratori poligrafici, dopo la conversione del decreto Agosto



Termini riaperti fino al 14 dicembre per le domande di prepensionamento dei lavoratori poligrafici  in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al prepensionamento , e il cui termine decadenziale per la  domanda sia scaduto nel periodo di emergenza COVID (dopo il  1° febbraio 2020 ). Questa la  novita introdotta dal decreto  Agosto convertito in legge .

Dopo il messaggio n. 3874  Inps interviene  ora con nuove istruzioni  attraverso la circolare 126 del 6 novembre 2020 . 

Sul tema erano state fornite le istruzioni operative con la circolare n. 93 del 6 agosto 2020, mentre con il messaggio  n. 3227 del 4 settembre 2020  era stato rilasciato il modello di domanda.

La  nuova circolare  in particolare chiarisce 

I particolare riguardo alle alle domande presentate alla data  del 6 novembre 2020  le Strutture territoriali verificano il rispetto del termine decadenziale  ordinario (60 giorni dalla data di ammissione al trattamento di integrazione o dalla data di maturazione dei requisiti. Se rispettato , si procede  alla loro lavorazione facendo salva, in presenza di tutti i requisiti di legge, la decorrenza del trattamento pensionistico dal mese successivo alla presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. 

Se invece le domande siano state presentate dopo la scadenza  sopracitata le Strutture territoriali procedono alla loro lavorazione e, in presenza di tutti i requisiti di legge, differiscono la decorrenza del trattamento pensionistico alla data di novembre 2020 (prima decorrenza utile in forza della rimessione in termini del Decreto Agosto convertito in legge , ovvero al mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, se intervenuta dopo la predetta data. 

Eventuali provvedimenti di reiezione di tali domande dovranno essere riesaminati d’ufficio in applicazione delle istruzioni fornite 

 Di conseguenza, entro il 14 dicembre 2020 devono presentare la domanda di pensione avvalendosi della rimessione in termini  , solo i soggetti che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla  legge, non hanno presentato la predetta domanda ed i cui termini decadenziali per la presentazione della stessa sono scaduti successivamente al 1° febbraio 2020 ma non oltre il 14 dicembre 2020.

Ricordiamo che la norma prevede la possibilità di prepensionamento per i lavoratori  dipendenti di imprese  editrici che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi,  e siano  state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale  nel limite delle unità ammesse da un decreto  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il requisito richiesto ai lavoratori   per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 è  un’anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti che deve essere maturata  entro il periodo di utilizzo della CIGS  e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

La procedura di domanda è attualmente reperibile sul sito inps  “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”.  La domanda puo essere presentata direttamente dal cittadino o attraverso patronati e altri soggetti abilitati .

Fonte: Inps



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