News Pubblicata il 24/08/2020

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Il decreto di agosto sospende versamenti, notifiche e procedure

L’Agenzia delle entrate in un comunicato stampa pubblica l’aggiornamento delle faq relative alle sospensioni di pagamento e pagamenti rateali dopo il decreto di agosto



Con una faq pubblicata sul sito dell’agenzia delle entrate il 18 agosto vengono chiariti i termini delle sospensioni dei pagamenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto di agosto. 

In particolare l'agenzia ricorda che il “Decreto Agosto” estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nel successivo Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).

In particolare, il nuovo provvedimento differisce al 15 ottobre (prima era il 31 agosto) il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. 

Più tempo anche per i pagamenti derivanti 

Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; pertanto, fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. 

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.


Pagamenti rateali sospesi: c’è tempo fino al 30 novembre 

L’Agenzia ricorda che: la sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. 

I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Agenzia Entrate Comunicato Stampa del 18 agosto

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