News Pubblicata il 07/01/2021

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Esonero contributivo alternativo a CIG: nuove istruzioni

Regole, condizioni e istruzioni Uniemens per l' esonero contributivo ad aziende ed enti che non utilizzano cassa integrazione. Circolare INPS 105-2020 e messaggio 30-2021



Il decreto- legge "Agosto" , n 104/ 2020,  all'art. 3  prevede una agevolazione per le imprese che stanno affrontando l'emergenza Coronavirus. Si tratta dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali  nel caso non si richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione previsti all'articolo 1 dello stesso DL.

 L'INPS ha emanato lo scorso 18  settembre le istruzioni per i datori di lavoro privati con la circolare 105 2020 mentre il 5 gennaio 2021 sono state pubblicate le istruzioni  riguardanti i lavoratori soggetti alla Gestione pubblica nel messaggio 30 del 5.1.2021.

Va ricordato infatti che  la norma prevede che siano esonerati dal  versamento dei contributi previdenziali a loro carico i datori di lavoro privati  e gli enti pubblici economici (vedi sotto l'elenco completo): 

ATTENZIONE :  L'esonero comporta l'applicazione del  divieto di licenziamento  collettivo e per giustificato motivo oggettivo. L'eventuale violazione comporta la revoca dall’esonero contributivo concesso  con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale .

Inoltre l'esonero contributivo del Decreto Agosto è cumulabile con altri sgravi  o riduzioni delle aliquote di  finanziamento previsti dalla normativa vigente.

In data 18 settembre l'inps ha pubblicato la circolare di istruzioni  n. 105 2020 sulle modalità di applicazione e condizioni per l'esonero per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati.

Si chiarisce in particolare che :

Le condizioni per l'esonero 

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020.

 In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:

 Per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 l'INPS precisa che la durata  del divieto  è fissata a:

A  chi conviene  

Da alcuni studi è emerso  che questa agevolazione è conveniente, rispetto alla cassa integrazione,  per  le aziende  che in prospettiva prevedono con un buon margine di sicurezza una veloce ripresa delle attività produttive. 

In particolare  per un lavoratore  nel settore terziario e paga oraria di 11 euro il risparmio ( da oltre duemila euro) si verificherà ad esempio in caso di previsione di cassa integrazione  in media inferiore al 17,3% delle ore lavorabili e  in presenza di precedenti periodi a zero ore.

Nel caso invece nel bimestre precedente siano  state utilizzate solo 100 ore di integrazione salariale, lo sconto per l'esonero scende a  a 638 euro  quindi  conveniente solo se la cassa covid nelle nuove 18 settimane risulterà inferiore al 5,1% delle ore lavorabili (utilizzando 35 ore di cassa fino a fine anno). 

Le istruzioni per gli enti pubblici economici

Come detto hanno diritto al riconoscimento del beneficio anche : 

gli enti pubblici economici; 

Questi  datori di lavoro,  ai quali è stato assegnato il codice autorizzativo “2Q” “, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, l'elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>  come segue:

Fonte: Fisco e Tasse



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