News Pubblicata il 11/08/2020

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DURC validi fino al 29 ottobre 2020 e non oltre: INPS conferma

La proroga dello Stato di emergenza non proroga ulteriormente i DURC. INPS conferma quanto già chiarito dall'INAIL



Anche l'INPS , dopo l’Inail, ( Nota 9466 del 3 agosto 2020)  conferma che  la proroga dello stato di emergenza contenuta nel Dl 83/2020 non interessa il Durc online e che, quindi, i documenti unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio sono prorogati sino al 29 ottobre 2020 e non al 13 gennaio 2021, come si poteva ipotizzare dopo la recente proroga dello stato di emergenza . Il documento dell'istituto di previdenza è il messaggio 3089 del 10 agosto 2020.

Facciamo un riepilogo delle proroghe: 

Ricordiamo che con Messaggio n 2998 del 30 luglio 2020, l’INPS comunicava che in ragione della soppressione del comma 1 dell’art 81 del Decreto Rilancio disposta in sede di conversione in legge n i DURC ON LINE con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020, ossia per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.


L'inps , oltre a richiamare quanto indicato dal precedente messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020,  ricorda quindi che "tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020  senza procedere ad una nuova interrogazione.(...) 

Rimane fermo, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che esclude la proroga  dei Durc on line, per le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020.  In questi casi la richiesta di verifica della regolarità contributiva andrà fatta  secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc on Line con validità prorogata.

 In particolare, sarà emesso un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

 Sarà emesso, invece, un Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata."

 Per saperne di più sul DURC si legga Durc: cos'è, a chi si richiede?

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Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
Nota INAIL n 9466 del 3 agosto 2020

TAG: Contributi Previdenziali La rubrica del lavoro Appalti e Contratti pubblici