News Pubblicata il 22/07/2020

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Lavoro stagionale trasfrontalieri e COVID 19: linee guida UE

Linee guida per garantire la protezione dei lavoratori stagionali trasfrontalieri UE e di paesei terzi contro il Coronavirus



Il 16 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato le Linee guida per garantire la protezione dei lavoratori stagionali nell’UE  contro il Coronavirus .

Il documento , che alleghiamo in fondo all'articolo, fornisce  specifiche indicazioni riguardo la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle Autorità nazionali, alle parti sociali e ai lavoratori .

Va innazitutto ricordato che solo piu di 17miloni e mezzo i cittadini eruropei che vivono o lavorano in stati diversi da quelli della loro nazionalità e che in particolari settori come agroalimentare e turismo,   è fondamentale l'apporto  dei lavoratori stagionali, che si attestano tra  le ottocentomila e 1 milione di unità.

E' il  regolamento (CE) n. 883/2004  che ha fissato la normativa in materia di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori stagionali e stabilisce che i lavoratori dell'UE che esercitano il diritto alla libera circolazione sono soggetti   al sistema di sicurezza sociale di un solo Stato membro alla volta. Lo scopo è evitare casi di doppia copertura o lacune nella copertura di tali lavoratori. Né il lavoratore né il datore di lavoro hanno la possibilità di scegliere in quale Stato membro il lavoratore è assicurato20: la legislazione applicabile risulta oggettivamente dalle disposizioni del regolamento sulla base della situazione personale e professionale del lavoratore. 

 Un punto che viene particolarmente sottolineato  è il fatto che la mancanza di informazioni in merito ai diritti e agli obblighi dei lavoratori stagionali e dei loro datori di lavoro hanno conseguenze dirette sulla protezione di tali lavoratori. La Commissione invita pertanto gli Stati membri a intraprendere ampie campagne di informazione,  sia per i datori di lavoro che i  lavoratori stagionali, sulle norme applicabili e sui diritti dei lavoratori stessi . Si segnala che la  direttiva 91/533/CEE , (superata poi dalla  DIRETTIVA (UE) 2019/1152 del 20 giugno 2019)   definiva già le informazioni essenziali che i lavoratori, devono ricevere dal loro datore di lavoro per iscritto entro due mesi dall'inizio del rapporto di lavoro una informativa contenente:  descrizione del lavoro da svolgere, la data di inizio e  fine del rapporto di lavoro, la durata delle ferie retribuite, il livello e gli elementi costitutivi della retribuzione, la durata normale giornaliera o settimanale del lavoro e gli eventuali contratti collettivi applicabili. Gli Stati membri possono tuttavia escludere alcune categorie di lavoratori  dai requisiti minimi (ad esempio quando la durata complessiva del periodo di occupazione non è superiore a un mese). La Commissione invita gli Stati membri a disporre affinché i datori di lavoro siano tenuti a fornire tali informazioni ai lavoratori stagionali, in una lingua che essi comprendono, indipendentemente dalla durata del periodo di occupazione.

Le autorità nazionali  in particolare sono chiamate ad applicare le regole e le raccomandazoni definite in sede europea  in particolare

Riguardo i prossimi obiettivi la Commissione annuncia una audizione con le parti sociali europee sui lavoratori stagionali , per  riflettere su azioni specifiche relative alla salute e sicurezza sul, nel contesto del prossimo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Commissione continuerà altresì a collaborare con l'Autorità europea del lavoro (ELA)  e  con l'organismo deputato alla  sicurezza nel lavoro in Europa EU -OSHA

Per quanto riguarda più specificamente i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, la Commissione sta attualmente conducendo la valutazione del recepimento della direttiva 2014/36/UE da parte degli Stati membri.

Fonte: Commissione Europea


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Linee guida UE lavoro stagionale e COVID 19

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