News Pubblicata il 06/07/2020

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Cassa integrazione COVID: sulle scadenze interviene il Ministero

Intervento del Ministero con decreto e circolare sulla CIG per COVID. Nuovi modelli elenchi beneficiari. La scadenza del 3 luglio definita "ordinatoria" e non decadenziale



Sono stati pubblicati ieri due nuovi provvedimenti del Ministero del lavoro in tema di Cassa Integrazione per COVID . Si tratta di :

che alleghiamo in fondo all'articolo.

Il decreto riepiloga la normativa istituita dal decreto RIlancio e dal Decreto 52/2020 (i cui conteenuti stanno  per essere inseriti integralmente nella conversione del DL 34 2020  e abrogato)

Sul problema della scadenza del 3 luglio: con sottile equanimità  nella discussione sorta tra INPS, Consulenti del lavoro e Ufficio Studi parlamentare,  la circolare precisa che il termine del 3 luglio è ordinatorio e non perentorio, quindi se non rispettato non fa decadere dal diritto. Il termine decadenziale resta quello del 17 luglio 2020.

Vediamo di seguito un riepilogo delle scadenze per le richieste di CIG  in deroga, come illustrate nella circolare n. 11 2020.

Per le domande con richiesta di  anticipo del 40% presentate dal  18 giugno, il termine ordinatorio è fissato entro 15 giorni successivi a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo è iniziato prima del 18 giugno, i 15 giorni decorrono da tale ultima data ( quindi 3 luglio 2020); trattandosi di un termine ordinatorio il diritto non decadee la domanda si considera tempestiva se presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la riduzione dell'attività. Per i periodi di maggio il termine definitivo è quindi il 17 luglio .

Per le domande in cui l'importo è anticipato dal datore di lavoro  oppure con pagamento dall'inps ma senza anticipo del 40% entro 15 giorni   il termine  decadenziale scatta alla fine del mese successivo a quello in cui sono iniziate le riduzioni o sospensioni. In particolare:

Inoltre come già illustrato dalla circolare INPS 78-2020, indipendentemente dal periodo di riferimento, le domande presentate per   errore per trattamenti diversi da quelli  dovuti o contenenti  errori e omissioni che hanno portato al rigetto, possono essere ripresentate entro 30 giorni dalla  risposta negativa dell'INPS. In prima applicazione, entro il 17 luglio 2020.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


4 FILE ALLEGATI:
Decret interministeriale cassa integrazione 9-2020 Circolare ML Cig in deroga 1.7.2020 Circolare 11 all1 Circolare 11 all 2

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