News Pubblicata il 29/04/2020

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Esonero assunzioni under 35: le istruzioni aggiornate

Riepilogo delle regole per lo sgravio contributivo per assunzioni di giovani under 35, in vigore fino a fine 2020. Circolare INPS 57 2020



Con la circolare 57 del 28 aprile l'INPS aggiorna le istruzioni sull'esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età, alla luce delle modifiche apportate con la legge di stabilità 2020 .

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, infatti  l’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  ha previsto che, per le assunzioni  con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020, di lavoratori fino a trentacinque anni di età,(operai impiegati e quadri) si applica l’esonero dal 50%  dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,  per un periodo massimo di 36 mesi. Non sono agevolabili assunzioni di  dirigenti, lavoratori domestici, apprendisti e intermittenti.

Lo sgravio,  in caso di interruzione del rapporto di lavoro, puo essere riconosciuto, per l’eventuale periodo residuo, ad altri datori di lavoro che assumano lo stesso soggetto.

Va sottolineato che a partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere  tornera  a trenta anni di età, come previsto dalla norma originaria (l. 205 2017).

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 % dei contributi  per le assunzioni  entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio che riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.

Attenzione:

La circolare illustra in dettaglio le modalità di esposizione dello sgravio contributivo in UNIEMENS  per i datori di lavoro privati agricoli e non agricoli e per la pubblica amministrazione.

Vengono anche chiarite le compatibilità  di questa agevolazione  con altri sgravi contributivi :

Fonte: Inps



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