News Pubblicata il 23/03/2020

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Ecco il testo del DPCM 22 marzo con la nuova stretta nazionale

Le misure previste dal DPCM firmato il 22 marzo 2020 in vigore da oggi 23 marzo fino al 3 aprile: ecco l'elenco dei nuovi divieti



Il DPCM 22 marzo 2020  firmato dal Premier Conte ieri sera, e pubblicato nella gazzetta n.76 dello stesso giorno,  con le misure  in vigore da oggi 23 marzo prevede "Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale"

Piu precisamente il decreto prevede che per contrastare la diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

La sospensione di tutte  le  attività  produttive  industriali e  commerciali,  ad  eccezione  di  quelle indicate nell’allegato 1  . Per le attività professionali, contrariamente a quanto sembrava in un primo momento restano ferme le  previsioni  di  cui  all’art.  1, punto 7, dpcm  11 marzo  2020, e per il momento non sono quindi sospese.

L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e  delle finanze;

Per le persone fisiche  è  fatto divieto  di trasferirsi o  spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative, di  assoluta  urgenza  ovvero per  motivi di  salute; senza questi motivi non possono rientrare neanche presso la propria residenza, abitazione o domicilio.

Le attività  produttive  che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle  filiere  delle  attività consentite  nonché  dei  servizi  di  pubblica  utilità e dei servizi essenziali,  previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le  predette attività qualora ritenga che non sussistano le  condizioni di cui al  periodo precedente.

Restano comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità,  nonchè servizi essenziali supermercati, farmacie, parafarmacie, servizi bancari, finanziari, trasporti.

Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio  di  apertura al  pubblico di  musei  e  altri istituti  e  luoghi  della  cultura  di  cuiall’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a  distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti; 

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,  tecnologia  sanitaria e  dispositivi  medico-chirurgici  nonché  di  prodotti  agricoli  e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiarel’emergenza.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per  il  contrasto e il contenimento della  diffusione  del  virus  covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le  parti sociali.

Le imprese che rientrano tra le attività che devono essere sospese posso completare le operazioni in corso, compreso la spedizione delle merci in giacenza entro il 25 marzo 2020.

Le disposizioni si applicano dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020.

In allegato il testo del DPCM firmato ieri 22 marzo 2020


2 FILE ALLEGATI:
Allegato dpc22marzo2020 Dpcm del 22 marzo 2020

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