News Pubblicata il 31/01/2020

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Anticipo pensione e invalidità dipendenti pubblici

I requisiti per la trasformazione dell'assegno di invalidita in pensione anticipata per i dipendenti pubblici Circolare INPS 10 2020



Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia. Lo prevede l’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a seguito della interpretazione autentica del dl 101 2013 .

Il compimento del 65° anno di età del dipendente pubblico costituisce il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa non superabile se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione; si avrà invece il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età esclusivamente per consentire la maturazione della prima decorrenza utile della pensione: in questa ultima ipotesi, al raggiungimento dei requisiti di pensione e delle relative condizioni, l'Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro .

Con circolare 20 del 30.1.20, l'INPS fornisce le  istruzioni in merito all’applicazione   di questo principio nei confronti dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, titolari di assegno ordinario di invalidità.

Ricorda che l’assegno ordinario di invalidità si puo trasformare in assegno pensionistico  solo al ricorrere dei requisiti per la pensione di vecchiaia, tra cui è sicuramente da annoverare la pensione di vecchiaia anticipata .

La circolare riepiloga quindi  i requisiti e le condizioni per il conseguimento del trattamento pensionistico della vecchiaia anticipata nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria e titolari di assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 della L. n. 222 del 1984.:

- l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;

- il compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per gli anni 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi);

- la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. circolare n. 262 del 3 dicembre 1984, punto 13.1);

- il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato.

Da sottolineare che resta in capo al datore di lavoro pubblico l’onere di chiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’accertamento del requisito sanitario . Gli esiti dell’accertamento sanitario vengono comunicati dalla Struttura INPS all’interessato ed al datore di lavoro.

L’accertamento sanitario effettuato su richiesta del datore di lavoro è utile per la definizione della domanda da parte della Struttura territoriale.

Fonte: Inps



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