News Pubblicata il 09/01/2020

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Responsabilità dell’impresa per danni a terzi da malfunzionamento dell'ascensore

Il condominio che risarcisce i danni alla persona per sinistro nell’ascensore può rivalersi sulla ditta di manutenzione che non abbia adempiuto all’obbligo informativo.



La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 31215 del 29 novembre 2019 (cfr. allegato), ha stabilito che l’impresa alla quale il condominio ha affidato la manutenzione dell’ascensore ha il dovere, non solo di intervenire ogni volta che l’impianto presenti un inconveniente, ma anche quello di informare la proprietà che un determinato pezzo debba essere sostituito perché obsoleto e quindi suscettibile di arrecare danni ai soggetti trasportati.

L’impresa di manutenzione risulta pertanto responsabile per aver omesso di segnalare al committente la necessità di sostituire il pezzo danneggiato e quindi tenuta a rifondere il condominio del pagamento dei danni da quest’ultimo effettuato a favore della vittima del cattivo funzionamento dell’impianto.

Il giudice di legittimità ha infatti rigettato il ricorso proposto dalla società avverso la decisione del giudice d’appello che confermava quanto stabilito in primo grado, ovvero la condanna della stessa a manlevare il condominio delle somme che questo era tenuto a pagare nei confronti della donna danneggiata durante l’utilizzo dell’ascensore.

In particolare, dall’accertamento tecnico preventivo emergeva che il cattivo funzionamento dell’impianto si era verificato a causa di un pezzo obsoleto che aveva già arrecato problemi qualche mese prima del sinistro.

Il giudice ha pertanto stabilito la responsabilità dell’impresa per omissione del proprio obbligo informativo emerso a seguito della ricostruzione della situazione di fatto effettuata dal consulente.


1 FILE ALLEGATO:
Cass. pen., Ord. n.31215 del 29.11.2019

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