News Pubblicata il 18/12/2019

Tempo di lettura: 1 minuto

Stagionalità Confesercenti Modena: nuovo accordo

Comuni e periodi di effettiva stagionalità : accordo territoriale settore terziario distribuzione e servizi Confesercenti della provincia di Modena



E' stato firmato lo scorso 4 dicembre  l'accordo territoriale settore terziario distribuzione e servizi  tra Confesercenti di Modena, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, per la provincia di Modena. Sarà in vigore dal 1 gennaio 2019 al 31 gennaio 2022. 

L'accordo individua le località a prevalente vocazione turistica ed i periodi di effettiva stagionalità in relazione a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale all'articolo 66 bis ( "le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente c.c.n.l., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, punto 2, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2015".)

Sono  state quindi  definite le seguenti località a prevalente vocazione turistica:

comuni di Modena, Maranello, Formigine, Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Lama Mocogno, Frassinoro, Pavullo.
I periodi di stagionalità sono i seguenti:

- Dal 4 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020;
- Dal 1 aprile 2020 al 30 settembre 2020;
- Dal 1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;
- Dal 1 aprile 2021 al 30 settembre 2021;
- Dal 1 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Il testo prevede anche la possibilità, per i datori di lavoro con azienda avente sede in uno dei territori non previsti dall'accordo , di  richiedere alle parti firmatarie di valutare le fattibilità di sottoscrizione di un accordo aziendale; tale possibilità potrà essere sfruttata anche nel caso di specifiche esigenze aziendali al di fuori dei periodi previsti dall'accordo.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: La rubrica del lavoro CCNL e tabelle retributive 2024