News Pubblicata il 22/11/2019

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Consolidato fiscale efficace con integrativa e comportamenti coerenti

La presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza e l’adozione di comportamenti coerenti rendono efficace il consolidato fiscale



La presentazione di una dichiarazione integrativa e comportamenti concludenti e coerenti delle parti, sono sufficienti a perfezionare la scelta opzionale della tassazione di gruppo nella dichiarazione presentata nei termini per il triennio 2018-2020 (consolidato fiscale).

Questo, in breve, quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 488 del 15 novembre 2019.

Nel caso di specie, la società istante ha comunicato l’opzione per il consolidato fiscale con il Mod. Redditi 2018 omettendo però di indicare nel quadro OP una società fra le partecipanti al regime opzionale di tassazione di gruppo ai fini IRES per il triennio 2018-2020, in quanto alla data di presentazione della dichiarazione, la società in questione non aveva ancora deliberato la partecipazione al consolidato fiscale, relativamente alla quale, peraltro, sussistevano i requisiti di legge.

Successivamente alla delibera, la società consolidante ha presentato la dichiarazione integrativa, inserendo la società inserendo nel quadro OP, e versando contestualmente la sanzione amministrativa tributaria, in questo modo ha rimosso così l’infedeltà della precedente dichiarazione. Coerentemente con la scelta operata, la società rappresentava, nella nota integrativa riferita all'esercizio 2018, l'intervenuta adesione al consolidato fiscale, specificando che il debito per imposte era stato rilevato verso la società consolidante. Anche in sede di pagamento delle imposte dovute per l'esercizio 2018, consolidata e consolidante, in coerenza con la predetta scelta, calcolavano l'IRES ai sensi dell'articolo 118 del T.U.I.R., includendo la consolidata nella base imponibile.

L’Agenzia delle Entrate ha dunque ritenuto valido il successivo inserimento della società consolidata nella dichiarazione integrativa senza dover ricorrere all’istituto della remissione in bonis, in particolare precisando che:

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Interpello Agenzia delle Entrate del 15.11.2019 n. 488

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