News Pubblicata il 31/10/2019

Tempo di lettura: 2 minuti

Corrispettivi di settembre 2019: entro oggi 31.10 invio senza sanzioni

Oggi 31 ottobre, ultimo giorno utile per poter effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di settembre, senza l'applicazione delle sanzioni



I contribuenti obbligati dal 1° luglio 2019 all'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri (perchè in possesso di un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro) che non hanno inviato i dati di settembre entro il termine ordinario di 12 giorni, possono effettuare l'invio telematico entro oggi 31 ottobre 2019, senza applicazione delle sanzioni.

Ricordiamo che secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell' articolo 6 del DPR 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, è prevista una moratoria delle sanzioni, ovvero le sanzioni previste dal comma 6 del DLgs. 127/2015, non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Quindi, per questo periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2019), solo in caso di invio dei dati oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97, in particolare:

Tuttavia, per chi ancora non è riuscito a dotarsi in tempo di registratore telematico ovvero, per la tipologia di attività condotta, non può usare la procedura web “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo sopra richiamato (decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti) non sono applicabili sanzioni se si continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del 4 luglio 2019, ovvero utilizzando i servizi “alternativi” messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una “fase transitoria”, prevista appunto dal Dlgs. 127/2015, che consente agli operatori economici di dotarsi del registratore telematico in tempi più ampi ma, comunque, non oltre il 31.12.2019, per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000, e non oltre il 1° luglio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Per consentire – in questa fase transitoria – la sola trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (per i quali si è continuato ad emettere scontrino o ricevuta fiscale), è possibile utilizzare i servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno del portale "Fatture e Corrispettivi".

È possibile anche utilizzare una procedura stand alone, scaricabile sul PC fisso, per predisporre il file della comunicazione contenente i dati dei corrispettivi giornalieri e poi effettuare l’invio del file (mediante upload) all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” a questo link è possibile scaricare il software, seguendo le istruzioni presenti sulla pagina.

Fonte: Agenzia delle Entrate



TAG: Fatturazione elettronica 2023