News Pubblicata il 16/10/2019

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Rinuncia detrazioni sulle pensioni:via alle richieste per il 2020

Obbligo di presentare domanda per rinunciare alle detrazioni e/o chiedere l'applicazione dell'aliquota maggiore sulle pensioni



I pensionati  interessati all’applicazione dell’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito e contestualmente  al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno, per ciascun periodo d’imposta.

L'istituto ha comunicato che le richieste  relative al 2020 possono essere inviate a partire dal 15 ottobre 2019 in forma telematica sul sito INPS. Va compilata la dichiarazione tramite il servizio online DETRAZIONI FISCALI - DOMANDA E GESTIONE accedendo con il proprio PIN INPS. Si tratta della PROCEDURA DETRA  di recente  istituzione , che consente di gestire le richeste di esenzione di vario tipo riguardanti la propria pensione .

Va ricordato che in assenza di tali richieste, l’Istituto procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.

Sul punto sono stati forniti in passato chiarimenti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 15/E del 5/3/2008 ),  che ha precisato che “le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”

Per questo visto l’articolo 7 del TUIR, che prevede che l’imposta  sia  determinata con riferimento alle vicende o fatti economici fiscalmente rilevanti avvenuti nell’anno di riferimento i beneficiari di prestazioni interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.  Allo stesso modo l'Agenzia conferma che devono essere annualmente comunicate all’Istituto le richieste di applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito, comportando, tali aliquote, trattenute fiscali maggiori.

Resta fermo che, in base all’articolo 7, del decreto-legge n. 70/2011, non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 del TUIR e che, pertanto, la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione del carico familiare.

Fonte: Inps



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