News Pubblicata il 25/09/2019

Tempo di lettura: 3 minuti

Fattura differita: data delle prestazioni di servizi entro la fine del mese

Prestazione di servizi: indicazioni sulla fattura elettronica differita della data di fine mese



Quale data va indicata nella fattura elettronica in caso di prestazioni di servizi? Il caso affrontato nella risposta all'interpello 389 del 24 settembre 2019 riguarda una società che esegue lavorazioni conto terzi e, a lavorazione effettuata, riconsegna il materiale mediante l’emissione di DDT con causale “reso lavorato” e che emette fattura elettronica che viene riscossa almeno 30 giorni dopo. Il dubbio è nato dopo le novità previste dal 1° luglio 2019 in base alle quali tra le indicazioni che tutte le fatture devono necessariamente recare c'è anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni /la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

In generale, sul tema, con la recente circolare 14/2019 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione. Trattasi di una “possibilità” e non di un obbligo. Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo  “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:

In ogni caso, va sottolineato come le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Il relativo momento coincide:

Ad esempio:

  • 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
  • 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
  • 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
  • 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi. La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento.

Così, riprendendo l’esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019)

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 382 del 24.09.2019

TAG: Fatturazione elettronica 2023