News Pubblicata il 02/09/2019

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Pensioni con imposta al 7% solo se di fonte estera

Chiarimenti dell'Agenzia sull 'agevolazione per i pensionati che rientrano dall'estero e si stabiliscono nel Meridione



In uno dei numerosi interpelli pubblicati il 29 agosto 2019  l'Agenzia torna ad occuparsi dell'agevolazione fiscale per i  pensionati residenti all'estero che rientrano in Italia  e si stabiliscono in un piccolo Comune del Meridione. Si tratta della cosiddetta   flat tax al 7% , introdotta dall' articolo 1, comma 273, della legge 145/2018 .

Con l'interpello 353 2019 ,  viene data risposta ad da un cittadino italiano  titolare di pensione INPS,  residente in Portogallo che chiedeva se, rientrando in italia dopo 5 anni avrebbe potuto fruire di questo regime di vantaggio. 

La risposta dell'Agenzia è negativa in quanto la norma prevede che "le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la residenza in un comune con non più di 20mila abitanti in una regione del Sud Italia,  beneficino per 10 anni  di un'imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all'estero."  Inoltre la residenza deve essere in  uno Stato con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. 
L'Agenzia esclude  dunque  che il pensionato possa accedere a questo regime di vantaggio  in quanto risuta  titolare di una Pensione INPS quindi erogata da un ente italiano e non estero .

L'agevolazione è rivolta quindi principalmente a pensionati stranieri o a italiani che abbiano maturato una pensione all'estero , che possano vantare inoltre un periodo di residenza di almeno 5 anni fuori dall'Italia. 

Vedi qui i dettagli sul Regime di vantaggio per i pensionati che si trasferiscono nel Sud Italia   .

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 353 del 29.08.2019

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