News Pubblicata il 24/07/2019

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Fattura elettronica errata: cosa fare in caso di split payment

Nota di variazione IVA in caso di fattura elettronica sbagliata: interpello dell'Agenzia delle Entrate



Come bisogna emettere le note di variazione IVA in caso di fattura elettronica sbagliata se all'operazione si applica lo split payment? Chiarimenti sul tema sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 263 del 18 luglio 2019, allegata a questo articolo. 

In generale, l’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72 detta la disciplina della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), disponendo che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta IVA, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi.  Con la circolare del 13 aprile 2015, n. 15/E, al paragrafo 7 è stato precisato che

Conseguentemente, la PA committente o cessionaria:

Ciò chiarito, nel caso di interpello, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25. Attenzione, va prestata al fatto che la disposizione di cui sopra non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell'articolo 21, comma 7.

A tal riguardo si ricorda che l’ipotesi di rettifica di inesattezza della fatturazione si configura come un originario errore della fattura in sé considerata, che sin dalla sua emissione esprime una divergenza tra la realtà effettiva e quella dichiarata.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 263 del 18.7.2019

TAG: Fatturazione elettronica 2023