News Pubblicata il 16/07/2019

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Riscatto laurea e prepensionamento: chiarimenti

Il riscatto laurea o altri periodi aggiuntivi ai fini del raggiungimento dell'età per la pensione nell'esodo incentivato a carico dei datori di lavoro nel settore del credito



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 5 dell’11 luglio 2019, ha fornito un chiarimento in merito all'esodo incentivato (o isopensione)della  legge Fornero 2012 modificata poi dalla legge  232 2016  all'art.1  commi 234-237, con particolare riguardo al settore del credito.

Il quesito era stato sottoposto dal sindacato  UNISIN (Unità Sindacale FALCRI-SILCEA-SINFUB)  e  chiedeva  se il riconoscimento dei periodi di riscatto  o ricongiunzione contributiva nella procedura di esodo incentivato a carico del datore di lavoro  prima del raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia risulta facoltativo o obbligatorio per il datore di lavoro "una volta avviate le procedure per ridurre il personale con incentivo agli esodi volontari".
A riguardo il Ministero del lavoro  ricorda la normativa e la prassi sul tema , come riassume la circolare INPS 188 2017:   "Larticolo 2 del D.M. 3 aprile 2017, n. 98998, ha previsto, per il triennio 2017-2019, che il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.  Gli oneri corrispondenti sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento . L’esercizio della facoltà in esame da parte dei datori di lavoro è previsto limitatamente al triennio 2017 – 2019. Tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio indicato , le domande di riscatto e/o ricongiunzione di cui alla disposizione in esame potranno essere presentate fino al 30 novembre 2019. Considerata la ratio della disposizione che si inserisce nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, destinatari dell’intervento sono sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.  L’esercizio da parte delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è pertanto subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire entro il mese successivo al pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione e comunque entro e non oltre il termine del 30 novembre 2019."

L'interpello afferma che anche se  il riscatto ai fini pensionistici è un istituto attivabile  sulla base della scelta del  lavoratore assicurato,   si tratta di un vero e proprio negozio bilaterale, i cui effetti giuridici discendono dalla volontà delle parti (ente previdenziale e assicurato); Quindi conferma  che "la facoltà del datore di lavoro di attivare la relativa procedura,  trova attuazione  nell’accordo (collettivo) di esodo , che è lo strumento atto a individuare, sulla base di appositi criteri, i lavoratori interessati."

In sostanza il conteggio dei periodi aggiuntivi   ai fini pensionistici , se non è previsto dall'accordo collettivo , resta una facolta e non un obbligo della parte datrice di lavoro.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


1 FILE ALLEGATO:
Interpello lavoro 5-2019

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