News Pubblicata il 25/06/2019

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Gestori delle aree protette: le modalità per fruire del 5 per mille

Modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille per gli enti gestori delle aree protette



Pronte le istruzioni per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte degli enti parco nazionali gestori di aree protette, che risultino istituiti al 21 giugno 2019 e quelli he siano stati istituiti successivamente (articolo 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Con la pubblicazione in GU del 21 giugno 2019 n. 144 del DPCM 22 marzo 2019, sono state definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Termini per la presentazione dell'stanza di iscrizione nell'elenco

I soggetti di cui sopra, che intendono beneficiare del riparto, devono presentare un'istanza di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:  www.minambiente.it.

Per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, il Ministero redige l'elenco degli enti, che hanno presentato istanza,
indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero (per gli anni successivi, entro il 31 marzo).
Entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco, il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro i successivi 15 giorni (per gli anni successivi entro il 26 aprile), pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresi' all'Agenzia delle entrate.

La richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche regolarmente adempiuta, esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione

Gli enti parco che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 10 aprile dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero. Entro il 26 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco definitivo dei soggetti ammessi al riparto, che trasmette all'Agenzia delle entrate.

Rendicontazione del contributo

I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni (in questo caso l'amministrazione competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.

Gli stessi beneficiari hanno anche l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di redazione del rendiconto, gli importi percepiti ed il rendiconto stesso, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

Ricordiamo che sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, degli allegati - nei casi previsti - indicati nelle Linee guida per la rendicontazione, nonché copia del documento d'identità del Legale rappresentante, i soggetti che per l'anno finanziario 2008 hanno percepito somme pari o superiori a 15mila euro e - a decorrere dall'anno finanziario 2009 - somme pari o superiori a 20mila euro.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a quelli innanzi indicati non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.

Per supportare gli enti del volontariato nell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un modello di rendiconto, corredato da apposite "Linee Guida" che chiariscono termini e modalità di rendicontazione e gli altri adempimenti cui sono tenuti i soggetti beneficiari, nonché le sanzioni previste in caso di inosservanza.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze



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