News Pubblicata il 13/06/2019

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Quota 100 o NASPI scelta al lavoratore

rapporto tra fruizione della NASPI e nuove pensioni Quota 100, Opzione Donna, precoci: Circolare INPS n. 88 2019



E'stata pubblicata ieri la circolare 88 2019 dell'INPS in cui si chiariscono i rapporti tra il riconoscimento di alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati  introdotto o modificati  dal decreto-legge n. 4/2019,ovvero Quota 100 Opzione donna , pensione anticipata e pensione per i lavoratori precoci,  Inoltre si specificano anche i rapporti tra la fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità.

Per quanto riguarda i diritto alla NASPI l'indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti , l'Istituto di previdenza chiarisce che la maturazione dei requisiti di Quota 100 non comporta la decadenza automatica dall'indennità di disoccupazione NASPI  che quindi puo essere fruita fino al terine massimo di 6 mesi.  

Chi pero fa domanda di pensionamento con Quota 100 decade dal diritto di NASPI e l'erogazione si interrompe alla prima decorrenza successiva alla domanda, oppure una eventuale domanda succdessiva viene rifiutata
Il chiarimento si è reso necessario   con l'analisi di un articolo del decreto legislativo 22/2015,  prevedeva espressamente  che il «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato» comporta la decadenza dalla fruizione della Naspi 

Vale lo stesso anche per le indennità di mobilità ordinaria e in deroga; prestazioni integrative della NASpI e della mobilità e prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà in caso di raggiungimento dei requisiti per pensione quota 

Per quanto riguarda:

la circolare precisa che la NASPI puo essere fruita  durante il periodo di attesa previsto ,e si interrompe alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Anche per le nuove modalità di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci resta fermo che l’avvenuta erogazione del trattamento pensionistico rende, in ogni caso, incompatibile la percezione della NASpI.

Per quanto riguarda infine l' Indennità di disoccupazione NASpI e l' assegno ordinario di invalidità il decreto-legge n. 148/1993,  sui cui è intervenuta anche  la  Corte Costituzionale , l'istituto chiarisce che  "la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata, pertanto, in tale caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 22/2015 (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato), Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale di cui al menzionato articolo 11."

Fonte: Inps



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