News Pubblicata il 15/05/2019

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Trasmissione telematica corrispettivi: non ammesse le forme miste

Non sono ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate



A pochi mesi dall'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri prevista il 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari maggiore di 400.000 euro, continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. L'ultimo è arrivato con la Risposta 139 del 14 maggio 2019, qui allegata.

Nel caso di specie, l'istante nel periodo d’imposta 2018 ha avuto un volume d’affari superiore a 400.000 euro, svolge attività di ristorazione con somministrazione in sette ristoranti/punti vendita. L’articolo 2, comma 1, del D. Lgs 127/2015 prevede per i soggetti con tale volume d’affari, la memorizzanzione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. L'istante ha chiesto se:

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in attesa del provvedimento ministeriale sugli esoneri, la norma pone una regola di ordine generale. La sintesi che si può trarre dall’attuale quadro normativo è quella per cui le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA devono essere certificate:

a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero);
b) mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ma solo sino al 31 dicembre 2019, ovvero al 30 giugno 2019 laddove il cedente/prestatore abbia un volume d’affari superiore, per il periodo d’imposta 2018, a 400.000 euro;
c) tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, questa forma di certificazione è obbligatoria, come già detto, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. 

Nelle Specifiche Tecniche del Provvedimento 182017 del 28 ottobre 2016 (modificato il 18 aprile 2019) il punto 2.4 è dedicato all’installazione e conseguente attivazione dei registratori telematici che, con la procedura ivi descritta, passano dallo stato “censito” a quello “attivato” ed infine a quello “in servizio”. Lì si precisa, tra l’altro, che la messa in servizio può essere effettuata:

a) congiuntamente all’attivazione del Registratore Telematico;
b) successivamente alla data di attivazione, purché sia stata effettuata già la fase di attivazione comunicando una data di messa in servizio.

Fino alla data di messa in servizio ed in assenza di esercizio dell’opzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, il Registratore Telematico può essere utilizzato dall’esercente come Registratore di cassa al fine della certificazione dei corrispettivi. Questa operazione, sia automatica sia effettuata manualmente dal tecnico abilitato in funzione della configurazione del Registratore Telematico, renderà il Registratore Telematico in grado di trasmettere i corrispettivi. Alla prima trasmissione effettiva lo stato diventa “in servizio". Pertanto iregistratori telematici, tempestivamente predisposti - ossia censiti ed attivati entro il 30 giugno 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro- non hanno necessità di entrare in servizio (ossia memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri) prima della decorrenza dell’obbligo (1° luglio 2019). Ferma restando la memorizzazione e trasmissione dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro possono sostituire (o aggiornare)  gradualmente i propri registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti sino al 30 giugno 2019, e metterli in servizio con le nuove funzionalità dal giorno successivo.

È consigliabile che gli operatori procedano ad effettuare il c.d. “accreditamento” nel portale “Fatture e Corrispettivi, registrandosi con la qualifica di “esercente”, al fine di poter gestire e monitorare lo stato dei propri registratori telematici mediante i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Così operando, al di là del diverso momento nel quale sono censiti e attivati gli apparecchi non vi è alcun effetto sulle modalità di certificazione delle operazioni, che rimangono le medesime già in essere (fattura/scontrino/ricevuta fiscale), per mutare unitariamente dal 1° luglio 2019, quando gli apparecchi saranno posti in servizio per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Laddove l’istante voglia, su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri. Resta inteso che, per lo stesso soggetto passivo d’imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua -ossia in parte ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 ed in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale né, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l’invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto IVA, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 139 del 14.05.2019

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