News Pubblicata il 15/05/2019

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Cause ostative al regime forfetario: ancora risposte

Causa ostativa regime forfettario superata in caso di possesso di srl con codice ATECO diverso dalla professione esercitata. Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate



Continuano numerosissime le risposte agli interpelli con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario, con la pubblicazione della Risposta 137 del 13 maggio 2019 (allegata a questo articolo).

Nel caso di specie l’istante, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, collabora con la società Alfa S.r.l. partecipata con una quota dell’80% dalla moglie. L’istante è anche membro del consiglio di amministrazione della suddetta società, e ha emesso parcelle nei confronti della medesima Alfa S.r.l., tanto nel periodo di imposta 2017 (per una quota di circa il 36% del proprio fatturato), quanto nel periodo di imposta 2018 (per una quota di circa il 28% del proprio fatturato). Il professionista ha chiesto se è in possesso o meno dei requisiti per aderire al regime forfettario, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 205/2018).

Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario e ha riformulato alcune delle cause ostative all’applicazione del regime stesso. In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 dell'art. 1 L. 190/2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamentericonducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Come chiarito in precedenti documenti di prassi (crf circolare n. 9/E del 2019) affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o
professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario. Inoltre, riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario. In presenza degli altri requisiti dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020.

Con riferimento al caso di specie,

Pertanto ove le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata dovessero ricondursi a due sezioni ATECO differenti non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 137 del 13.05.2019

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