News Pubblicata il 17/04/2019

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Quota 100 quesiti e risposte INPS

Ape sociale , Ape volontario :possibile il passaggio a Quota 100 . Risposte INPS a vari quesiti in tema di pensioni dopo le riforme della legge di stabilità 2019




Nel messaggio pubblicato ieri n. 1551 l'INPS   fornisce alcune risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Ad esempio in tema di QUOTA  100  per i lavoratori che già usufruiscono dell'APE sociale o dell'APE volontario è possibile il passaggio al nuovo pensionamento . Per chi è in APE volontario questo è di particolare interesse in quanto comporta un a diminuzione del finanziamento per il pagamento dell'indennità ponte e quindi anche una riduzione della  rata di restituzione prevista sulla pensione.

Inoltre  in tema di maggiorazione dell’anzianità contributiva e di rivalutazione dei periodi di lavoro  sono applicabili tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti,ad esempio, per i non vedenti, e gli invalidi in misura superiore al 74%,  o per il lavoro svolto con esposizione all’amianto

Su OPZIONE DONNA invece  si chiarisce che  per il calcolo dei 35 anni di contributi necessari sono esclusi i periodi contributivi  figurativi  derivanti da indennità di malattia o di disoccupazione . Inoltre anche per queste lavoratrici è possibile il passaggio al sistema di calcolo contributivo anche se sono stati maturati i requisiti per la pensione  sulla base di normative diverse, vigenti in quel momento. Per la rinuncia  vanno seguiti  i criteri  generali forniti dalla circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982.

Altro chiarimento importante  per i  lavoratori PRECOCI,  la finestra di 3 mesi  prima del pagamento dell'assegno pensionistico  decorre dal momento della maturazione del requisito contributivo di 41 anni e non dal momento in cui si realizza una delle altre condizioni soggettive necessarie ( assistenza a un disabile o disoccupazione che perdura per tre mesi dopo la fruizione della Naspi , disabilità ).

Fonte: Inps



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