News Pubblicata il 16/04/2019

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Fondi solidarietà alternativi artigianato: le istruzioni sui contributi

Contributi per il "Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato” anticipo non più a carico del datore di lavoro



L’INPS ha pubblicato la  Circolare n. 53 del 12 aprile 2019 con cui fornisce  le istruzioni operative riguardo  l’accredito della contribuzione correlata alle prestazioni  dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (Fondo di solidarietà per artigianato e Fondo di solidarietà per i lavoratori somministrati), di gestione esterna all’Istituto.

Per questi fondi l’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015,  prevedeva che nei casi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà la contribuzione  sia anticipata all’INPS dal datore di lavoro e successivamente recuperata dal Fondo.

 L'istituto chiarisce  ora  che l’onere del versamento della contribuzione   è direttamente in capo ai fondi di solidarietà, pertanto non sarà più necessario l’anticipo della predetta contribuzione da parte del datore di lavoro.

Con la  circolare vengono anche fornite le istruzioni operative per la  denuncia UniEmens degli eventi di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa del Fondo per i lavoratori dell'artigianato mentre rimanda ad un prossimo documento  i dettagli sulla comunicazione e pagamento relativi ai fondo di solidarietà alternativo per il lavoro in somministrazione. 

Sulla  Codifica aziende la circolare specifica che "Le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane di cui alla legge n. 443/1985 saranno contraddistinte dal c.a. “7B” che, a partire dal periodo di paga in corso alla data del primo evento di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa autorizzato dal fondo in trattazione (aprile 2016), assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”. Sono escluse da tale ambito le aziende artigiane che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale CIGO e/o CIGS, identificate con i seguenti c.s.c.:

4.13.01 – 4.13.02 – 4.13.03 – 4.13.04 – 4.13.05;
4.18.03 con c.a. 5K;
4.02.XX con c.a. 3H;
4.11.XX con c.a. 3H;
4.XX.XX con c.a. 3X;
4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con c.a. 3P e 3X.
Per le matricole già presenti in archivio,  il codice verrà attribuito in automatico a cura della Direzione generale e potrà essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende; per le aziende di nuova costituzione, il codice  verrà attribuito dalle Strutture territoriali competenti su richiesta del datore di lavoro.

Per quanto riguarda le  modalità di compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga decorrenti da maggio 2019 e per quelli pregressi (da aprile 2016 ad aprile 2019), i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo - Ticket (codice di 16 caratteri alfanumerici), prelevato dal servizio web presente sui servizi delle aziende e consulenti sotto la voce “Uniemens”, e comunicarlo al comitato amministratore del fondo contestualmente alla presentazione della domanda. Il comitato provvederà a comunicare all’Istituto le domande con l’indicazione del Ticket e, successivamente, l’esito  dell’istruttoria.

Fonte: Inps



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