News Pubblicata il 21/01/2020

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Disoccupazione e ANF agricoltura 2020: al via le domande

Requisiti, importo indennità di disoccupazione e ANF in agricoltura . Richiesta telematica entro il 31 marzo. Chi ha diritto all'indennità



L’INPS  ha comunicato nel messaggio 161 2020 che già dallo scorso 7 gennaio  è  possibile presentare le domande per l'indennita di disoccupazione agricola di competenza 2019 e, anche per gli ANF (assegni nucleo familiare)  entro la  scadenza consueta del 31 marzo .

L'invio delle domande puo essere effettuato solo in forma telematica  tramite:

A CHI SPETTA

Si ricorda che la prestazione di disoccupazione agricola erogata dall'INPS spetta a:

Non hanno diritto all'indennità:

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle vanno detratte:

REQUISITI

Per ottenere l'indennità di disoccupazione i lavoratori agricoli devono:

Anche a lavoratori che si dimettono per giusta causa,( Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269)  è previsto il  pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione  nei casi di:

A eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

QUANDO FARE DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L'obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo all'interessato che richiede la prestazione.

In caso di decesso dell'assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell'anno successivo).

QUANTO SPETTA
L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo  viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà,  per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato - OTI - l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione e  determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

In tema di prescrizione e decadenza dei ricorsi ulle prestazioni di disoccupazione, l'Inps ha pubblicato il messaggio 16 marzo 2018, n. 1166 affermando che :

Fonte: Inps



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