News Pubblicata il 07/03/2019

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Certificazioni Unica 2019: le sanzioni per chi non trasmette

Scadenza invio della certificazione unica 2019 entro oggi 7 marzo 2019. Ecco le sanzioni in caso di errata o omessa trasmissione



La certificazione Unica Ordinaria dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all'anno 2018 la scadenza è fissata per il 7 marzo 2019. Entro il 12.03.2019 (quindi entro i 5 giorni successivi) si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.
L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati

Entro il 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati (quindi entro il 31.03.2019) i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica Sintetica ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico.

Attenzione va prestata al fatto che le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770).

Qualora sia inviata all’Agenzia delle Entrate una CU2019 diversa rispetto a quella consegnata al Contribuente entro il 31 marzo 2019, il sostituto deve comunicare, al percipiente che intenda avvalersi della dichiarazione precompilata, che dovrà procedere ad effettuare le opportune modifiche sulla base dell’ultima CU ricevuta

Ma quali sono le sanzioni per chi non rispetta questi termini? 

INVIO  TERMINE  SANZIONI
CU ORDINARIA  7.3.2019 nessuna
NUOVA CU CHE CORREGGE UNA CU INVIATA NEI TERMINI  12.03.2019 nessuna
CU ORDINARIA 06.5.2019 33,33€ per ogni CU
CU ORDINARIA - 100 €
per ogni CU

 
   
 

Fonte: Fisco e Tasse



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