News Pubblicata il 25/02/2019

Tempo di lettura: 2 minuti

Retribuzioni Cooperative: la Cassazione contro il dumping

Sentenza Cassazione lavoro n. 4951 del 20 febbraio 2019: indipendentemente dal CCNL applicato ai lavoratori va garantito un trattamento non inferiore a quello previsto da quelli piu rappresentativi



La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4951 del 20 febbraio 2019,  interviene con una importante decisione che impone decisi limiti al fenomeno del dumping sociale nelle cooperative,  ovvero alla diffusa consuetudine di  offrire ai soci lavoratori retribuzioni molto inferiori alle medie del settore.

La sentenza infatti ha affermato che "indipendentemente dal contratto collettivo applicato ai lavoratori va garantito un trattamento economico minimo non inferiore a quello previsto dai CCNL "più rappresentativi"ossia firmati dalle associazioni sindacali  comparativamente piu rappresentative a livello nazionale.

La lavoratrice aveva lamentato di essere stata retribuita sulla base di quanto previsto dal CCNL Portieri e Custodi e non quello per i Servizi di pulizia e la cooperativa  si era difesa affermando che  entrambi i contratti erano utilizzati in quanto "affini". La corte di appello aveva condannato la società   escludendo l'utilizzabilità del c.c.n.l. Portieri e Custodi , quale parametro ai fini del trattamento economico minimo, " in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto.  Tale contratto, se pure sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), risulta stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), il che rende evidente il ristretto ambito applicativo della stesso e,  nel contempo, non soddisfa il requisito previsto dall'art. 7, L. n. 31 del 2008 che  fa riferimento al contratto collettivo sottoscritto, anche per parte datoriale, dalle associazioni comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale .

La sentenza della Cassazione conferma la decisione  di merito , ricordando  che la L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20  maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi  medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo".

Inoltre sulla stessa linea si colloca la previsione dell'art. 6, comma 2, della  medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 9, lett. f), L. n. 30 del 2003, ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi  nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'articolo  3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere  disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.  

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza Cassazione Lavoro n. 4951/2019

TAG: La rubrica del lavoro Lavoro Dipendente Giurisprudenza