News Pubblicata il 14/02/2019

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Processo tributario telematico: pubblicate le risposte del MEF

Processo tributario telematico 2019: il Dipartimento delle finanze pubblica le risposte fornite a Telefisco 2019



Sono state pubblicate in questi giorni, sul sito del Dipartimento delle Finanze (DEF) le risposte che il Ministero ha fornito in merito al processo tributario telematico nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra amministrazione e stampa specializzata. Prima di entrare nel merito dei quesito, si ricorda che nel decreto fiscale 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019  sono introdotte alcune norme mirate ad estendere l'utilizzo del processo tribuatrio telematico. In particolare:

Per quanto riguarda Telefisco, è stato chiesto se la facoltà di attestare la conformità all’originale delle sentenze e degli altri documenti risultanti dal fascicolo telematico spetta anche al difensore del contribuente e in esenzione da imposta.  Nel rispondere il ministero ha ricordato come le nuove disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto legislativo n. 546/92,prevedono in capo ai difensori il potere di attestazione di conformità delle copie degli atti e documenti 

Quindi, l’estrazione di copie e la successiva attestazione avviene in esenzione dal pagamento dei diritti di copia. Tale potere è mutuato dalla disciplina dei processi telematici civile e amministrativo ed è attribuito ai difensori di tutte le parti processuali. 

Nel secondo quesito è stato chiesto se in caso di accoglimento del ricorso e/o dell’appello del contribuente, qualora il giudice tributario disponesse la compensazione delle spese di lite, l’ente impositore è tenuto a riconoscere e liquidare al contribuente la metà del contributo unificato da questisostenuto? Come evidenziato nella risposta fornita dal DEF, l’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia di cui al Dpr n. 115 del 2002, prevede criteri diversi per la quantificazione del contributo unificato dovuto nei processi civile, amministrativo e tributario. In particolare, nel processo tributario gli importi sono dovuti in base a diversi scaglioni di valore delle liti, cioè l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.  Le predette disposizioni evidenziano la presenza di una specifica disciplina per il processo tributario all’interno della quale non possono trovare applicazione, neanche in via analogica, le specifiche disposizioni previste per i processi civile e amministrativo. In definitiva, nel rito tributario la restituzione del contributo unificato a carico di una parteprocessuale avviene solo nel caso di condanna alle spese di giudizio dell’altra parte. Ne consegue, quindi, che nel caso in cui il giudice disponga la compensazione delle spese delgiudizio, ivi compreso il contributo unificato, quest’ultimo resta interamente a carico della parte che lo ha sostenuto. 

Fonte: Fisco e Tasse


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Risposte DEF Telefisco - processo tributario telematico

TAG: Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024