News Pubblicata il 31/12/2018

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Conguagli contributivi 2018 in Uniemens, le istruzioni

Modalità e termini per i conguagli contributivi relativi alle retribuzioni 2018 nella circolare INPS 125 del 28.12.2018



Con la circolare 123 del 28.12.2018 l'INPS  chiarisce le  modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio degli imponibili contributivi , relative all’anno 2018,  anche ai fini della Certificazione Unica 2019 e della dichiarazione 770/2019, per i datori di lavoro che utilizzano il Sistema Uniemens.

Il termine per l’effettuazione del conguaglio  è il 16 febbraio 2019 in quanto i datori di lavoro potranno utilizzare sia  la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2018” (scadenza di pagamento 16.1.2019), che  quella di competenza di “gennaio 2019” (scadenza di pagamento 16.2.2019), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Nel caso di conguagli  relativi a quote di TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, queste operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2019”  con scadenza di pagamento 16 marzo 2019, senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2019.

 Ricorda anche gli  Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993) che consentono ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo sono i seguenti:

L'istituto di previdenza specifica che gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2018, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2019,  per il recupero delle contribuzioni non dovute, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>.

Va  ricordato che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2018), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2019 e che  la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

Fonte: Inps



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