News Pubblicata il 12/12/2018

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Contratti a termine: nuovi accordi CCNL Turismo 2018

Le modifiche al CCNL Confcommercio Turismo sui contratti a tempo determinato firmate il 31.10.2018 da FEDERALBERGHI, FAITA e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS



 Il 31 ottobre 2018 tra FEDERALBERGHI, FAITA e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS è stato sottoscritto l' accordo per il settore turismo del CCNL Terziario Confcommercio, il quale modifica la disciplina relativa ai contratti a tempo determinato nel settore  Turismo. A seguito dell'introduzione del Decreto Dignità   che  esclude dalle nuove limitazioni temporali e dall'obbligo di causale i contratti  a termine e le attività stagionali normate dai contratti collettivi,   vengono presi accordi,  in particolare,  nei seguenti ambiti:

a) Disciplina: Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del  nuovo Contratto. 

b) Limiti quantitativi: La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti  a termine.  Le frazioni di unità si computano per intero.

Si conferma il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva come segue:

base di computo

n. di lavoratori

0-4

4

5 – 9

6

10 – 25

7

36 -50

12

oltre 50

20%

c) Nuove attività: I contratti a tempo determinato  in  fase di avvio di nuove attività  potranno avere durata non eccedente i dodici mesi, per la messa a regime dell'organizzazione aziendale , elevabili a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale;

d) Stagionalità: Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378.

Inoltre, sarà istituita una Commissione paritetica per la stagionalità per elaborare soluzioni condivise sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale, previdenziale, da sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.

Fonte: Fisco e Tasse



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