News Pubblicata il 22/11/2018

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Decreto Genova stop per TFR e ticket licenziamento

Ulteriore agevolazione per le aziende interessate da CIGS : stop per TFR ai Fondi e ticket di licenziamento nell'anno successivo al trattamento straordinario



Il decreto Genova  convertito nella legge 130 / 2018 e appena pubblicato in Gazzetta ufficiale,  introduce una ulteriore agevolazione per le società in crisi che abbiano fruito della Cigs.

In particolare il nuovo articolo 43-bis, prevede per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano fruito nell'anno precedente del trattamento di Cigs per cessazione:

L’agevolazione si applica solo per gli anni 2020 e 2021 nei limiti dei fondi stanziati (16 milioni di euro annui )  Sono interessatele imprese in crisi che negli anni immediatamente precedenti abbiano fruito del trattamento di Cigs per cessazione , introdotto dalla precedente versione del decreto ( articolo 44)  

Va ricordato che la reintroduzione della " cessazione dell'attivita"  come causale autonoma  non prevede piu che nell'azienda si realizzi preventivamente un tentativo di  risanamento , con la prospettiva di una ripresa . La normativa precedente prevedeva inoltre  la stipula di uno specifico accordo in sede ministeriale,  con il  programma di sospensione dei lavoratori  ed un piano di riassorbimento occupazionale. Ora viene invece richiesta una sola delle condizioni tra le tre seguenti:

  1. concrete prospettive di cessione dell'azienda  e di riassunzione del personale ex art 2112 c.c. ,
  2. presentazione di un piano di reindustrializzazione da parte dell'azienda stessa o del Ministero dello Sviluppo economico
  3. coinvolgimento dei lavoratori in esubero in percorsi di ricollocamento lavorativo

In ogni caso resta ferma la necessita di un accordo in sede ministeriale che coinvolga anche la Regione di riferimento. Nell'accordo dovra essere formulato anche il piano finanziario per la realizzazione. 

La dizione   imprecisa  («le società […] sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto»)  fa ritenere che si sia  voluto fare riferimento  alle sole quote versate al Fondo di tesoreria Inps, o  al Fondo di previdenza complementare. Ulteriore condizione richiesta per accedere alle agevolazioni sarà l’autorizzazione dell'Inps previa domanda della azienda).

L'istituTo nazionale di previdenza si occuperà  anche  della verifica mensile dei relativi flussi di spesa.

Fonte: Gazzetta Ufficiale



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