News Pubblicata il 21/11/2018

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Passaggio dal regime di vantaggio a forfetario senza vincolo triennale

Il regime di vantaggio è diventato vincolante per almeno un triennio solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015



Con risposta all’interpello n. 72/2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al passaggio tra il regime di vantaggio e quello forfetario.
Il caso riguarda un contribuente che:

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il regime di vantaggio è stato abrogato dal 1° gennaio 2016. Tuttavia è stata data la possibilità ai contribuenti che già lo applicavano di:

Come già chiarito con la risoluzione n. 65/E del 23 luglio 2015, il regime di vantaggio è diventato opzionale, e quindi vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene in quanto “fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio, era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi”.
L’Agenzia pertanto giunge alla conclusione che non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, l’istante può scegliere - avendone i requisiti - di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.
Inoltre, avendo avviato la propria attività nel 2014, l’istante può, altresì, usufruire dell’aliquota del 5% per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018).

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 72/2018

TAG: Regime forfettario 2024