News Pubblicata il 13/11/2018

Tempo di lettura: 1 minuto

Stipendio in contanti e lavoro nero: sanzione doppia

Ispettorato del lavoro Nota n. 9294 del 9 novembre 2018 sul regime sanzionatorio in caso di lavoro nero e retribuzione in contanti



L’INL, con la Nota n. 9294 del 9 novembre 2018,  ha chiarito che nel caso in cui gli ispettori  accertino l’impiego di lavoratori in  "nero" riscontrando  che la retribuzione sia stata corrisposta ai medesimi lavoratori in contanti , è possibile  l'applicazione della sanzione prevista per quest'ultima violazione, in aggiunta alla prevista maxi sanzione per il lavoro nero  (art. 3, comma 3 quinquies, D.L. 12/2002 come  modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 ).
L’Ispettorato ritiene infatti che  la sanzione prevista dall’art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 ( da 1.000 a 5.000 euro), per il divieto di retribuzione in contanti,  "discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro nero".
Inoltre, l’INL precisa che in caso di lavoro "nero" e di accertamento della corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti quanto sono le  giornate di lavoro retribuite con questa modalità.

Resta ferma, infine, afferma l'ispettorato,  l’adozione della diffida accertativa per il caso in cui, accertata la corresponsione della  retribuzione  in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato  dal datore di lavoro.

Per approfondire ti puo interessare la Circolare del giorno Pagamento retribuzioni con strumenti tracciabili 

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro


1 FILE ALLEGATO:
INL nota 9.11.2018

TAG: La rubrica del lavoro Lavoro Dipendente