News Pubblicata il 12/11/2018

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Pensioni all'estero: novità sulle detrazioni per carichi familiari

Messaggio n. 4161 del 9/11/18: attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari, per i pensionati residenti in paesi con accordi bilaterali



Con il Messaggio n.4161 del 9 Novembre 2018, l' INPS dichiara che per poter fruire delle detrazioni per carichi familiari, i pensionati residenti all'estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni con l'italia , devono presentare una apposita domanda all'Istituto riferita a ciascun periodo d'imposta, al fine di attestare la sussistenza dei requisiti previsti. Per il 2019 il termine è fissato al 15 febbraio 2019.

Secondo la legge di bilancio 2018,  a decorrere dal 1°gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato 4.000 euro (anziché 2.840,51 euro).

Per il periodo d'imposta 2018: si fa riferimento al Messaggio n.5090 del 20/12/17, in quanto, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità e termini utili per presentare la domanda.

Per il periodo d'imposta 2019: i pensionati  possono richiedere all’Inps l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, attraverso le consuete modalità, di seguito elencate:

Per i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, che hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2018, saranno mantenute per il periodo d’imposta 2019 le suddette detrazioni se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 15 febbraio 2019, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi familiari che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno.

Viceversa, qualora la presentazione della domanda annuale di applicazione delle suddette detrazioni dovesse avvenire dopo il termine del 15 febbraio 2019, si procederà alla revoca delle stesse, con effetto dalla rata di aprile 2019 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità in 11 rate.
 

Fonte: Inps



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