News Pubblicata il 02/11/2018

Tempo di lettura: 1 minuto

Concordato: le note di variazione non obbligano al pagamento dell'IVA

La nota di variazione Iva non comporta per il debitore concordatario l'obbligo di rispondere all'Erario di un debito su cui si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato



Con risposta all'interpello n. 54/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste nessun obbligo di versamento in capo alla società in concordato con continuità aziendale, in relazione a dei debiti chirografari precedentemente falcidati.

Il caso affrontato riguarda una società di capitali in concordato con continuità aziendale che, dopo l'omologa del concordato, si è vista falcidare una buona parte dei debiti chirografari. Alla chiusura del concordato i creditori rimasti insoddisfatti emetteranno una nota di variazione per recuperare l'Iva relativa alla parte di credito falcidata. La società istante chiede all'Agenzia delle entrate se in merito a tali note di variazione, debba procedere solamente alla loro registrazione o anche al versamento della relativa IVA all'Erario.

L'Agenzia delle Entrate, riprendendo un orientamento passato espresso con la risoluzione 161/E del 17.10.2001, ha chiarito che:

L'Agenzia pertanto concorda con la posizione dell'istante, e ritiene che non sussista alcun obbligo di versamento all'Erario.
Questa posizione è coerente:

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 54/2018

TAG: Adempimenti Iva 2022