News Pubblicata il 23/10/2018

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Conguagli CIGO-CIGS: proroga e nuove istruzioni INPS

Proroga Note di rettifica per conguagli CIGO/CIGS e nuovi codici nel messaggio INPS n. 3880 del 18.10.2018



Nel messaggio 3880 del 18 ottobre 2018 l'INPS  fornisce le istruzioni in tema di conguaglio e note di rettifica per CIGO  e CIGS , sul Differimento temine di trasmissione alla procedura “Nuovo Recupero Crediti” e sui nuovi codici importo CIG aggregata

Per supportare le aziende nell’invio di eventuali flussi di variazione necessari alla definizione e al successivo ricalcolo delle note di rettifica,  si comunica la proroga dei termini per il passaggio centralizzato delle note di rettifica alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”.

Le note di rettifica notificate e scadute saranno trasmesse alla procedura “Nuovo Recupero Crediti” dopo 60 giorni dalla scadenza; tale termine sarà ricondotto a 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018.

Per il calcolo CIG  aggregata post D.lgs n. 148/2015. si forniscono chiarimenti in merito alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale.Per ogni autorizzazione e tipologia di CIG si considerano come ore conguagliabili le ore autorizzate meno quelle già conguagliate. In presenza di autorizzazione inesistente o scaduta la procedura considera uguale a “0” le ore conguagliate.

Vengono anche  istituiti nuovi codici per le diverse tipologie :

DCGO               eccedenza CIG ordinaria D.lgs n. 148/2015;

DCGS               eccedenza CIG straordinaria D.lgs. n. 148/2015;

DCGD               eccedenza CIGS in deroga D.lgs. n. 148/2015.

Infine , con riferimento alle operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni CIGO con Ticket rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso. Di conseguenza, per i conguagli relativi al trattamento di integrazione salariale ordinaria soggetta al contributo addizionale dovrà essere validato l’apposito elemento <CIGOrd/CongCIGOACredito> ricostruito nel DM2013 con il codice “L039”, mentre rileverà l’indicazione del codice causale “G941” nell’elemento CIGOrd/CongCIGOACredito per le autorizzazioni senza contributo addizionale. L'eventuale  contributo addizionale, dovrà essere esposto con il codice causale “E500”.

Fonte: Inps



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