News Pubblicata il 22/10/2018

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Bonus pubblicità, negato se non c'è incremento

L'impresa neo costituita non beneficia del bonus perché manca il dato storico per determinare l'incremento



Con una risposta ad un interpello (n. 38/2018) l'Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento sul bonus pubblicità, ossia sul credito d'imposta (art. 57-bis del D.l. 50/2018) a favore delle imprese/enti non commerciali/lavoratori autonomi, per l'acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali effettuate tramite:
• la stampa periodica/quotidiana (nazionale o locale) anche on-line;
emittenti televisive/radiofoniche locali (analogiche o digitali).
L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, da usare solo in compensazione, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018. E' possibile usufruire del credito d'imposta anche per gli investimenti effettuati dal 24.06.2017 al 31.12.2017, ma solo sulla stampa (anche online), e purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione, nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (quindi 24.6-31.12.2016). L'estensione al 2017, pertanto, è limitata alla stampa, e non comprende le emittenti televisive e radiofoniche locali.
Per poter usufruire del credito è necessario che l'investimento sia incrementale, ossia che il valore complessivo dell'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello sugli stessi mezzi di informazione dell'anno precedente.
Proprio questo è il punto toccato con l'interpello 38/2018.

Nell'istanza il contribuente chiede se un'impresa costituita il 16.12.2016, che nel 2017 ha sostenuto spese per investimenti agevolabili in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, possa fruire del credito in misura pari agli investimenti effettuati nel 2017, considerando quindi come incrementativa l'intera somma sostenuta.
L'Agenzia delle Entrate dice di no, in quanto condizione imprescindibile per fruire del credito d'imposta, è che l'investimento sia incrementale, ossia che il valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente, sugli stessi mezzi di informazione. La ratio della norma, infatti, è quella di premiare gli investimenti incrementali.
Per questo motivo l'Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso in esame, in mancanza di dati storici, l'investimento sostenuto nel 2017 non sia meritevole di agevolazione. L'impresa, tuttavia, potrà beneficiare del credito d'imposta per le eventuali spese sostenute nel 2018,  qualora siano corrispondenti ai requisiti previsti dalla norma.

Si ricorda che il 22 ottobre scade il termine per inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, relativa agli investimenti effettuati nel 2017. La dichiarazione va inviata attraverso apposito modelloutilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

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Fonte: Fisco Oggi


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello n. 38/2018

TAG: Agevolazioni Covid-19