News Pubblicata il 13/09/2018

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Imprese sociali 2018: nuove disposizioni fiscali

Modificata la non imponibilità degli utili destinati ad aumento gratuito di capitale per le imprese sociali



Le imprese sociali, la cui disciplina è stata riformata dal D.Lgs 112/2017 in vigore dal 20 luglio 2017, sono state recentemente oggetto di un ulteriore intervento ad opera del D.Lgs 95/2018. In particolare, l’art. 7 del D.Lgs 95/2018 è andato a modificare l’art. 18 della disciplina previgente e denominato “Misure fiscali e di sostegno economico”

Oltre alle modifiche apportate sulla parte inerente alle detrazioni Irpef e alle deduzioni Ires per gli investimenti fatti nel capitale sociale delle imprese sociali, la nuova disciplina è intervenuta anche sulla tassazione degli utili/ avanzi di gestione da queste ottenuti.

L’art. 18, nella sua stesura originaria, prevedeva al comma 1 che non costituissero reddito imponibile ai fini delle imposte dirette per le imprese sociali:

Il comma 2 dell’art. 18 prevedeva inoltre che non concorressero alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.
Il D.lgs 95/2018, entrato in vigore l’11 agosto 2018, ha ridotto le ipotesi di non imponibilità prevedendo esclusivamente che non concorrano alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali:

Per quanto riguarda la distribuzione di utili ai soci, questa deve ritenersi sempre tassabile, anche quindi nel caso previgente e adesso non riconfermato dalla nuova normativa, in cui vi sia un aumento gratuito di capitale sociale in misura inferiore rispetto al limite previsto in base alle variazioni ISTAT.

Infine viene specificato dal legislatore che l’utilizzo delle riserve per la copertura perdite è consentito e non comporta la decadenza dal beneficio, a meno che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

Fonte: Fisco e Tasse



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