News Pubblicata il 03/09/2018

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Contributo di solidarietà INPGI: il TAR approva

Ok al contributo di solidarietà progressivo per le pensioni dei giornalisti oltre i 38mila euro annui. Il TAR conferma che sono rispettati i criteri dettati dalla Corte Costituzionale.



Con due recenti sentenze  dello scorso 20 agosto  il TAR del Lazio ha confermato la legittimità del contributo straordinario  per il riequilibrio della gestione previdenziale dell’INPGI  a carico dei trattamenti pensionistici più elevati. La novità era stata  introdotta – per il triennio 2017-2019 – nell’ambito della riforma  dell’Istituto,  volta alla sostenibilità dei conti dell'Ente nel medio-lungo periodo.

La misura prevede il versamento per i titolari di pensione di importo pari o superiore a 38.000 euro,  di un contributo sul trattamento pensionistico calcolato in base ad un’aliquota progressiva crescente   come da tabella che segue :

PENSIONE

PERCENTUALE

PRELIEVO NETTO MENSILE

Da 38.001 a 56,999 euro

1%

5 euro

Da 57.000 a 74,999

2%

15 euro

Da 75,000 a 109.999

5%

47 euro

Da 110.000 a 149,999 euro

10%

155 euro

Da 150,000 a 200,000

15%

374 euro

Oltre 200,000 euro

20 %

1522 euro

Il Tribunale, respingendo i ricorsi presentati da alcuni giornalisti pensionati, ha  ritenuto validi tutti gli elementi posti a fondamento del provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI ispirato ai criteri definiti dalla Corte constituzionale  nella sentenza n. 173/2016 .

La consulta  pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del “contributo di solidarietà” sulle pensioni più elevate introdotto dal legislatore nel sistema generale aveva indicato,  come parametri di sostenibilità dell’intervento di riduzione  di assegno pensionistico già in godimento, i principi della “finalità solidaristica previdenziale”, della “ragionevolezza” e della “temporaneità”, che il TAR ha riconosciuto presenti nella delibera in esame.

i Giudici hanno riscontrato infatti:  la sussistenza della finalità solidaristica intergenerazionale in funzione della quale è stato introdotto il contributo.

Sul criterio della ragionevolezza, è stato evidenziato l’elemento della piena sostenibilità del prelievo al quale sono stati assoggettati i trattamenti pensionistici, tenuto conto dell’entità particolarmente contenuta della misura del contributo stesso e dell’ampiezza della fascia che costituisce l’importo minimo 

Anche in merito al criterio della temporaneità, il Collegio ha rilevato che la misura adottata dall’INPGI è stata introdotta per un perimetro temporale circoscritto ad un triennio .

Fonte: INPGI



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