News Pubblicata il 31/08/2018

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Pensioni dipendenti pubblici niente prescrizione

Comunicato Stampa del 14 agosto 2018 dal 1° gennaio 2019 nessuna prescrizione per il riconoscimenti di periodi lavrativi nella pubblica amministrazione



Con il Comunicato Stampa del 14 agosto 2018 l'Inps ha precisato che, dal 1° gennaio 2019, le posizioni previdenziali dei pubblici dipendenti potranno essere alimentate con tutti i periodi di lavoro svolto senza conseguenza prescrittiva sul diritto al riconoscimento 

L'Istituto ricorda infatti che le novità introdotte dalla circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 riguardano solamente le procedure interne alle amministrazioni pubbliche, che verranno assoggettate alla stessa disciplina prevista per il lavoro privato in materia di prescrizione quinquennale dell'omesso pagamento dei contributi previdenziali. Infatti dal 1° gennaio 2019 il datore di lavoro pubblico non potrà più regolarizzare i versamenti dei contributi mancanti e prescritti secondo la prassi in uso nell'ex INPDAP, ma dovrà sostenere un onere parametrato a quello corrispondente alla rendita vitalizia in vigore nelle gestioni private dell'INPS.

Fanno eccezione gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali. Questi lavoratori, precisa l'Inps, sono iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), e nell'ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l'onere della rendita vitalizia, ma nel caso in cui non vi provveda, è direttamente il lavoratore che dovrà pagare il detto onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.

L'Inps ricorda infine che i lavoratori dipendenti pubblici che vogliano comunque verificare la propria situazione contributiva, lo possono fare dal sito istituzionale accedendo, tramite PIN, all'estratto conto personale e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune e/o incongruenze possono richiedere la variazione della posizione assicurativa (RVPA), istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

Fonte: Inps



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