News Pubblicata il 06/09/2018

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Evasione IVA cedente: detrazione all'acquirente salva in caso di buona fede

Diniego detrazione IVA: l'amministrazione deve fornire la prova che il cessionario sapevo o avrebbe potuto sapere di partecipare a un'operazione evasiva



Nel caso di contestazione dell’indebita detrazione di IVA in quanto afferente ad operazioni evasive (nel caso di specie operazioni soggettivamente inesistenti) il contribuente deve dimostrare

In particolare l’effettività delle operazioni contestate si può dimostrare tramite:

Sono questi i principi cardine della sentenza 183/2018 della CTR della Puglia che si inserisce nella consolidata posizione della giurisprudenza che evidenzia che il diniego del diritto alla detrazione non è legittimo laddove manchi la prova della consapevolezza della frode da parte del cessionario. Infatti, per negare la detraibilità dell'Iva in capo all'acquirente, in caso di evasione commessa dal cedente o da soggetti terzi, è l'amministrazione finanziaria che deve fornire la prova che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere) che partecipava a un'operazione evasiva. 

Riprendendo la sentenza di Cassazione 17878 del 2016, nella sentenza della CTR pugliese si legge che “ in tema d’Iva, l’amministrazione finanziaria che contesti la cd. frode carosello, deve provare anche a mezzo di presunzioni semplici, purcchè gravi, precisi e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (come l’insistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA) la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che tenuto conto delle concrete circostanze avrebbe dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell’irregolarità delle operazioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 20.08.2018 - pag. 14
Autori: Giorgio Emanuele Degani - Damiano Peruzza

Fonte: Il Sole 24 Ore



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