News Pubblicata il 24/08/2018

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Società sportive dilettantistiche e regime agevolato: adempimenti ed esoneri

Gli adempimenti e gli esoneri previsti per le Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che optano per il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991



Con la recente pubblicazione della Circolare n. 18/2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte a dubbi riguardanti l’applicazione del regime fiscale previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.

Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

Sotto il profilo degli obblighi contabili, di certificazione dei corrispettivi e di dichiarazione, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 sono esonerate, agli effetti fiscali:

Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991 sono previsti dall’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 i seguenti adempimenti:

Inoltre, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, i pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 e i versamenti da queste effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  a seguito delle modifiche apportate all’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 dall’articolo 19, comma 1,  del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, la violazione dell’obbligo di tracciabilità in argomento non comporta più la decadenza dal regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 ma unicamente l’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia delle Entrate del 01.08.2018 n. 18

TAG: Terzo Settore e non profit Adempimenti Iva 2022