News Pubblicata il 17/07/2018

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Offerta di lavoro "congrua" e ricollocazione

Requisiti, distanza, contratti, mansioni: ecco la definizione di offerta di lavoro congrua secondo il Ministero del lavoro. Decreto del 10.4.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018, il Decreto 10 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  in cui viene specificata la  definizione di "offerta di lavoro congrua" ,  utilizzata  nell'ambito delle  politiche attive per il lavoro ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 .

L'offerta di lavoro congrua è quella che viene fatta ai percettori  dell'Assegno di Ricollocazione all'interno del progetto personalizzato per il reinserimento nel mondo del lavoro e che non puo essere rifiutata dal lavoratore. I principi utilizzati per definire l’offerta di lavoro congrua sono:

a) la coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;

b) la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) la durata dello stato di disoccupazione.

Inoltre, solo per i soggetti percettori di indennità di disoccupazione, oltre agli aspetti già citati   va valutata l’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro, che dovrà essere superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente,  senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

Il decreto specifica i requisiti delle offerte di lavoro differenziandole sulla base della durata del periodo di disoccupazione del soggetto interessato. 

Sul punto della DISTANZA DAL LUOGO DI LAVORO  dal domicilio e tempi di trasferimento si specifica ad esempio che: 

  1. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino  a dodici mesi, l'offerta di lavoro e' congrua quando il luogo di lavoro non dista piu' di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con  i  mezzi  di  trasporto pubblici.
  2. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici  mesi, l'offerta di lavoro e' congrua quando il luogo di  lavoro  non  dista piu' di 80 chilometri  dal  domicilio  del  soggetto  o  comunque  e' raggiungibile mediamente in 100  minuti  con  i  mezzi  di  trasporto  pubblici.

  Dal punto di vista CONTRATTUALE, in particolare,  l'art. 5 stabilisce che l'offerta di lavoro e' congrua quando ricorrono  contestualmente i seguenti requisiti:
    a) si riferisce a un rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata  non  inferiore  a tre mesi;
    b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno  o  con  un orario  di  lavoro  non  inferiore  all'80%  di  quello   dell'ultimo contratto di lavoro;
    c) prevede una retribuzione non  inferiore  ai  minimi  salariali previsti dai contratti collettivi di  cui  all'art.  51  del  decreto legislativo n. 81 del 2015.

Il decreto specifica che l'offerta  di   lavoro   deve contenere,   al   momento   della   sua presentazione, le seguenti informazioni minime:

    a) la qualifica da ricoprire e le mansioni;
    b) i requisiti richiesti;
    c) il luogo e l'orario di lavoro;
    d) la tipologia contrattuale;
    e) la durata del contratto di lavoro;
    f)  la  retribuzione  prevista  o  i  riferimenti  al   contratto  collettivo nazionale applicato.

Dal punto di vista delle MANSIONI e dell'ambito di lavoro, l'offerta di lavoro congrua dovra essere coerente con quanto concordato nel patto personalizzato con il lavoratore e                               

La gestione della corrispondenza di mansioni e competenze viene gestita all'interno di procedure informatizzate.

Vedi anche lo speciale "Assegno di ricollocazione: tutte le novità"

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Fonte: Gazzetta Ufficiale



TAG: Assegni familiari e ammortizzatori sociali La rubrica del lavoro