News Pubblicata il 27/06/2018

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Sicurezza: tutela nei tirocini presso artigiani

Interpello lavoro 4-2018: in materia di sicurezza nell' alternanza scuola lavoro necessaria la tutela piena per i tirocinanti D.I. n. 195 2017



La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, ha risposto nei giorni scorsi a due interpelli in materia di:

  1. sicurezza nell'alternanza scuola lavoro e altri tirocini extracurricolari  presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro (interpello n. 4 del 25 giugno 2018)
  2. strumentazioni tecniche e sicurezza nel settore ferroviario (interpello n. 5 del 25 giugno 2018)

Nel primo la Commissione ha  risposto alla Provincia Autonoma di Trento, in merito all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi    per alternanza scuola lavoro presso Maestri Artigiani. Veniva richiesto  se  sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente serio  aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.

La Commissione ministeriale  ha risposto che  in questi casi si deve  fare riferimento  non tanto all'art. 21  che si occupa delle Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare  e ai lavoratori  autonomi, bensi alla  specifica disciplina contenuta nell'articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195  sulll'alternanza scuola- lavoro, in combinato disposto con le previsioni  generali del Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con l'interpello n. 5 in tema di sicurezza nel settore ferroviario invece  la Commissione risponde ad un quesito della associazione  FerCargo,  in merito:

La Commissione, per quanto concerne il primo punto dell’istanza, rimanda all’interpello n. 2 del 21 marzo 2016. Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessità di “utilizzo del dispositivo vigilante” (definito come “strumento di controllo dell’attività del macchinista” nel “Regolamento (UE) n. 1302/2014  in quanto la tematica non afferisce alla sua competenza relativa a  “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. In ogni caso osserva che l'utilizzo di strumentazione omologata dal punto di vista tecnico non esime dalle valutazioni specifiche  in termini di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ti puo interessare l'approfondimento di A.C. Meono:"Tutela sicurezza e salute  nel lavoro autonomo "- Circolare del lavoro n. 12 del 30.3.2018

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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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