News Pubblicata il 14/06/2018

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CIGS in deroga 2018 : specificazioni dall'INPS

L'inps adegua le istruzioni per la Cassa integrazione straordinaria agli ultimi provvedimenti ministeriali riguardanti l'intervento delle Regioni



L'Inps ha pubblicato ieri il Messaggio n. 2388/2018 con nuovi chiarimenti a integrazione della circolare n. 60 del 29 marzo 2018 in tema di  CIG in deroga, come modificata dalla recente legge di stabilità.

  Come noto la legge di bilancio 2018 ha previsto che al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a gravi crisi industriali  nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate  le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti presso le predette unità di crisi, possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni concesse entro  il  2016 e con effetti nell’anno 2017. Il successivo decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44,ha sostituito le parole “concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017” con le parole “aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017”.

il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che “alla luce della disciplina introdotta dal citato decreto-legge - che entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ovverosia dal 10 maggio 2018 – sono da ritenere legittimi tutti quei decreti di autorizzazione adottati in continuità di decreti di concessione regionali i cui trattamenti hanno inizio nel corso dell'anno 2016 e durata con effetti nell'anno 2017”, chiarendo altresì che “resta ferma la validità dei decreti emanati in vigenza della precedente disciplina”.

Con la circolare n. 60 del 29 marzo 2018 l’Istituto ha fornito le istruzioni operative   ma alla luce dei provvedimenti che si sono succeduti , ora specifica che  :

" ad integrazione del paragrafo 3 – Flusso di gestione delle prestazioni- della circolare 60/2018, che le Strutture territoriali dell’Istituto, per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni con il numero convenzionale “33318” ed emanati dal giorno 10 maggio 2018, dovranno effettuare le seguenti nuove verifiche:

a) rispetto del principio della continuità con la sola seguente fattispecie:

provvedimenti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33340” (indipendentemente dalla data di emanazione del provvedimento regionale);

b) rispetto del periodo di concessione non superiore a dodici mesi per unità produttiva.

Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni con numero convenzionale “33318” ed emanati fino alla data del 9 maggio 2018 restano validi i controlli previsti al paragrafo 3 – Flusso di gestione delle prestazioni -  della citata circolare. I sopradetti controlli verranno effettuati sulla piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a sostegno del reddito.  Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la Struttura territoriale non potrà emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo tempestivamente alla competente Direzione regionale per i successivi adempimenti di competenza.

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Fonte: Inps



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